Regolamento delle condizioni di condono delle note relative all’intervento di soccorso e di trasporto applicabili ai Soci Sostenitori della Croce Verde Bellinzona
Premessa:
La Croce Verde Bellinzona (CVB), nell’ambito dell’applicazione della legge sul coordinamento e sussidiamento dei Servizi autoambulanza, è ufficialmente autorizzata dal Consiglio di Stato del Canton Ticino, a gestire il servizio Autoambulanze nel territorio affidatole (Bellinzonese).
Le prestazioni di soccorso e trasporto sono fatturate in base alle condizioni previste dalle apposite convenzioni stipulate tra la Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze FCTSA (della quale la CVB è membro attivo) e Santésuisse Ticino. Le tariffe sono approvate dal Consiglio di Stato.
La Legge Federale sull’Assicurazione Malattia LAMal, nell’ambito della copertura obbligatoria, riconosce solamente una partecipazione del 50% alle spese di salvataggio e trasporto fino all’ospedale idoneo più vicino. Il paziente è pertanto chiamato a coprire di tasca propria o mediante stipulazione di assicurazioni complementari la quota non coperta dall’assicurazione obbligatoria.
La Croce Verde Bellinzona intende offrire alle persone che la sostengono finanziariamente la possibilità di contenere la loro partecipazione finanziaria ai costi nel caso dovessero far capo alle sue prestazioni di soccorso e trasporto.
È considerato Socio Sostenitore:
La persona singola (di sesso maschile o femminile) che dona un importo di almeno 40.- CHF
La famiglia (padre, madre, e figli fino al compimento del 20mo. anno di età) che dona un importo di almeno 70.- CHF.
Durata della condizione di Socio Sostenitore:
365 giorni dalla data successiva a quella del timbro postale relativo al versamento del contributo.
Validità
I dati anagrafici presenti sulla cedola di versamento devono essere completi e leggibili in modo da permettere di risalire senza errore al mittente.
Diritto di recessione della donazione
Il Socio Sostenitore ha diritto di recedere dalla sua decisione di donazione entro 7 giorni dalla stessa e può richiedere la restituzione dell’importo versato. A decorrere da tale termine la donazione è considerata definitiva.
Agevolazioni:
La Croce Verde Bellinzona può concedere al Socio Sostenitore un’agevolazione sulla fattura, emessa per un intervento di soccorso e/o trasporto medicalmente necessario (confermato da un certificato medico), equivalente alla parte non coperta dall’assicurazione malattia obbligatoria o dell’assicurazione infortuni e da eventuali assicurazioni complementari.
La franchigia e la partecipazione personale ai costi per le cure ambulatoriali, secondo quanto previsto dall’art. 64 cpv. 8 della Legge Federale sull’Assicurazione Malattia (LAMal), sono comunque escluse dall’agevolazione.
L’agevolazione sarà concessa per una prestazione di soccorso e/o trasporto eseguita:
- per la persona che ha versato il contributo di Socio Sostenitore singolo;
- per un membro della famiglia che ha donato la quota per famiglia;
- effettuata nel periodo di validità della condizione di Socio Sostenitore (1 anno).
Modalità di concessione dell’agevolazione:
In caso d’intervento dell’ambulanza, la persona interessata è tenuta a comunicare alla CVB i dati relativi alle proprie coperture assicurative e la propria condizione di Socio Sostenitore.
Previo accertamento, CVB confermerà per scritto l’ammontare della somma di cui il Socio Sostenitore potrà beneficiare.
Bellinzona, settembre 2019
Croce Verde Bellinzona
Il Presidente: Vincenzo Lacalamita
La Direttrice: Katia Bogiani